COME ADERIRE

Tutte le imprese che applicano un CCNL dell’Artigianato (escluso quello dell’ Edilizia) sono tenute all’ adesione all’ Ente Bilaterale.

L’adesione alla Bilateralità Artigiana dà diritto ad accedere alle attività e alle prestazioni previste dalla Contrattazione Nazionale e Regionale, in relazione alle materie di sostegno al reddito, sicurezza, rappresentanza, welfare e sviluppo delle imprese.

 

L’azienda è tenuta a formalizzare l’iscrizione all’Ente Bilaterale compilando l’apposito modulo di adesione, da inviare tramite raccomandata o via mail.

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L’azienda di nuova costituzione o che ha appena assunto dipendenti può scaricare il modulo di autocertificazione.

   SCARICA IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

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L’azienda può inoltre comunicare eventuali variazioni o l’avvenuta cessazione trasmettendo l’apposito modulo via pec a ebap.piemonte@pec.it

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Tutte le imprese sono iscritte all’EBAP dal momento della loro adesione.

 

Ad ogni impresa iscritta, l’Ente attribuisce un codice azienda che identifica la stessa e che dovrà essere riportato nelle pratiche di richiesta delle prestazioni.

 

Per quanto riguarda la lavoratrice o il lavoratore, invece, non occorre compilare moduli in quanto l’adesione è connessa a quella dell’impresa.

 

L’adesione comporta il versamento mensile tramite modello F24 dei contributi dovuti all’Ente -comprensivi di quanto destinato a EBNA e FSBA, il contributo per l’attività dei Rappresentanti di Lavoratrici e Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni di Sostegno al Reddito che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali.

 

I contributi sono dovuti per tutti le Lavoratrici e i Lavoratori dipendenti in forza, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. La contribuzione è interamente dovuta anche in caso di assunzioni o cessazioni in corso di mese.

 

Per i dipendenti part-time le quote fisse non sono riproporzionabili.

 

Sono esclusi dirigenti e altre figure professionali non comprese nel numero dei dipendenti.


Dal 1/1/2022 si è tenuti al versamento anche per i lavoranti a domicilio.

 

Il mancato versamento delle quote dovute determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 40,00 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 30,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR) Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.


Non aderendo alla bilateralità, inoltre, l’impresa datrice di lavoro si obbliga all’erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’Ente bilaterale.