L’adesione alla Bilateralità Artigiana dà diritto ad accedere alle attività e alle prestazioni previste dalla Contrattazione Nazionale e Regionale, in relazione alle materie di sostegno al reddito, sicurezza, rappresentanza, welfare e sviluppo delle imprese.
L’azienda è tenuta a formalizzare l’iscrizione all’Ente Bilaterale compilando l’apposito modulo di adesione, da inviare tramite raccomandata o via mail.
L’azienda di nuova costituzione o che ha appena assunto dipendenti può scaricare il modulo di autocertificazione.
L’azienda può inoltre comunicare eventuali variazioni o l’avvenuta cessazione trasmettendo l’apposito modulo via pec a ebap.piemonte@pec.it
Tutte le imprese sono iscritte all’EBAP dal momento della loro adesione.
Ad ogni impresa iscritta, l’Ente attribuisce un codice azienda che identifica la stessa e che dovrà essere riportato nelle pratiche di richiesta delle prestazioni.
Per quanto riguarda la lavoratrice o il lavoratore, invece, non occorre compilare moduli in quanto l’adesione è connessa a quella dell’impresa.
L’adesione comporta il versamento mensile tramite modello F24 dei contributi dovuti all’Ente -comprensivi di quanto destinato a EBNA e FSBA, il contributo per l’attività dei Rappresentanti di Lavoratrici e Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni di Sostegno al Reddito che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali.
I contributi sono dovuti per tutti le Lavoratrici e i Lavoratori dipendenti in forza, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. La contribuzione è interamente dovuta anche in caso di assunzioni o cessazioni in corso di mese.
Per i dipendenti part-time le quote fisse non sono riproporzionabili.
Sono esclusi dirigenti e altre figure professionali non comprese nel numero dei dipendenti.
Dal 1/1/2022 si è tenuti al versamento anche per i lavoranti a domicilio.
Il mancato versamento delle quote dovute determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 40,00 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 30,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR) Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.
Non aderendo alla bilateralità, inoltre, l’impresa datrice di lavoro si obbliga all’erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’Ente bilaterale.
Gli importi dovuti in base al codice statistico attribuito dall’Inps sono i seguenti:
- Quota fissa 18,15 € per ogni dipendente (di cui nazionale 11,65€ e regionale 6,50€)
- Quota fissa 18,15 € per ogni dipendente (di cui nazionale 11,65€ e regionale 6,50€).
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA CONTRIBUZIONE SUDDIVISA PER AREA/SETTORE.PDF
Il contributo unitario versato dalle imprese comprende la quota destinata all’espletamento dell’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, individuato dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali come sistema più adeguato alla realtà delle piccole imprese.
In ragione dell’obbligatorietà della presenza in ogni impresa del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, a ciascuna azienda che effettua un versamento EBNA-FSBA verrà attribuito il nominativo del RLST.
La lettera di incarico, predisposta dall’Organismo Paritetico, è scaricabile per le imprese dal sito www.ebapsicurezza.it nell’apposita sezione.
Qualora nell’impresa i lavoratori avessero eletto un rappresentante interno (RLS), il datore di lavoro dovrà comunicare all’EBAP Regionale il nominativo attraverso apposito modello Allegato 7 con unito il verbale di elezione del RLS interno.
1 Le IMPRESE ARTIGIANE nelle quali operano soggetti equiparati a lavoratori dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i esclusi soci e coadiuvanti
Per soggetti equiparati al lavoratore dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si intendono: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore che svolge lavori socialmente utili.
2 Le IMPRESE NON ARTIGIANE ADERENTI ALLE ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE firmatarie dell’accordo regionale del 6/3/2012 attuativo dell’accordo interconfederale del 13/9/2011 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le imprese di cui ai punti 1 e 2, per fruire del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale, dovranno effettuare un versamento postale annuale di 20,97 euro per ogni singolo lavoratore in forza al 30 giugno indipendentemente dall’orario di lavoro effettuato.
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo:
c/c postale n. 21990106 intestato a E.B.A.P.
Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemontese - Via Arcivescovado n. 3 – 10121 Torino.
La scadenza di pagamento è il 31 luglio di ciascun anno ovvero, in caso di avvio di nuovi rapporti, l’ultimo giorno del mese successivo alla loro attivazione; in quest’ultimo caso il versamento sarà valido sino alla normale scadenza annuale.
I dati da indicare nella causale di versamento sono:
In occasione del primo versamento, l’impresa è tenuta ad inviare all’EBAP la domanda di adesione, al fine di completare l’iter per l’attribuzione del RLST.
Per eventuali ulteriori informazioni in merito rivolgersi agli uffici dell’EBAP Regionale.
Download modulistica:
Per ottenere le prestazioni EBAP le imprese devono essere in regola con i versamenti EBNA-FSBA relativi ai 12 mesi precedenti a quello in cui si verifica l’evento ed aver presentato la Domanda di adesione all’EBAP regionale.
Per i versamenti a partire dall’anno 2017 la quota EBNA-FSBA per la verifica della regolarità contributiva è quella comprensiva del versamento integrativo regionale.
Le imprese che, pur essendovi tenute, non siano in posizione regolare rispetto ai 12 versamenti mensili precedenti l’evento, dovranno regolarizzare la posizione effettuando i versamenti mancanti utilizzando un rigo del modello F24 per ogni mese regolarizzato e trasmettendo copia dello stesso F24 all’EBAP di Bacino.
Qualora nei suddetti 12 mesi l’impresa non abbia avuto dipendenti o li abbia avuti in modo non continuativo, dovrà produrre all’EBAP di Bacino un’autocertificazione (mod. Autocertificazione) nella quale indicherà sotto la propria responsabilità il periodo in cui non ha avuto in forza personale dipendente. L’EBAP regionale effettuerà verifiche a campione.
Le richieste di prestazione saranno respinte nel caso in cui l’impresa inadempiente non regolarizzasse i versamenti e/o non producesse l’autocertificazione nel termine di 30 giorni dalla segnalazione effettuata all’EBAP di Bacino.
Le imprese che assumono la veste di datore di lavoro allegheranno l’autocertificazione, dalla quale si evinca la decorrenza di assunzione personale.
Le prestazioni saranno erogate sino a concorrenza dello stanziamento sui singoli capitoli.
La quota di solidarietà INPS del 10% di contribuzione, prevista dalla Legge 103/1991, è dovuta su quota parte del versamento fisso mensile quantificata come segue:
CCNL RINNOVATO A SEGUITO DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 17 12 2021.
IMPRESE ARTIGIANE
per QUOTA MENSILE/DIPENDENTE di 18,15 € calcolata su 6,85 (3,65 quota 2021 maggiorato di 3,20 euro della quota integrativa relativa alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Regionale);
IMPRESE NON ARTIGIANE
per QUOTA MENSILE/DIPENDENTE di 18,15 € calcolata su 8,84 (5,64 quota 2016 maggiorato di 3,20 euro della quota integrativa relativa alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Regionale);
Il Modello F24 deve essere compilato inserendo le seguenti informazioni:
In caso di versamenti relativi a più mensilità si deve compilare un rigo per ogni mese/anno
All’interno di “denunciaIndividuale”, “DatiRetributivi” “datiParticolari”, si valorizza l’elemento “ConvBilat” inserendo in “Conv”, in corrispondenza di “CodConv”, il valore EBNA e, in corrispondenza dell’elemento “Importo” l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice. L’elemento “Importo” contiene l’attributo “Periodo” in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM.
Fare attenzione alla corrispondenza fra Codice Contratto INPS indicato in UNIEMENS e il contratto applicato.
I datori di lavoro che versano direttamente o tramite gli intermediari abilitati i contributi obbligatori e quelli dovuti alla bilateralità possono talvolta trovarsi in situazione di credito nei confronti dell’EBNA per aver effettuato versamenti erronei, duplicati o indebiti.
In tali casi i datori di lavoro interessati debbono inviare all’Ente Bilaterale Regionale competente per territorio, una richiesta di rimborso sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell’impresa, con allegata la seguente documentazione:
Le istanze di rimborso per erronei versamenti all’EBNA devono essere presentate all’EBAP, che ne cura l’istruttoria e provvede alla successiva trasmissione all’Ente Nazionale.
Per ogni ulteriore informazione e delucidazione è possibile rivolgersi all’EBAP Regionale.
Non è possibile, così come chiarito dalla Direzione Generale dell’I.N.P.S. con circolare n. 39/2011, portare a conguaglio i predetti crediti nei confronti dell’EBNA con debiti per partite correnti.
Non è quindi ammesso il recupero dei predetti importi nel modello F24 diminuendo il versamento relativo a un debito corrente.
È possibile verificare la situazione contributiva delle aziende accedendo alla piattaforma Sinaweb. Le aziende potranno chiedere lo spostamento delle cifre eventualmente a credito su partite a debito ed effettuare i versamenti attraverso F24 esclusivamente delle differenze mancanti, indicando il mese per il quale il versamento viene effettuato.
Le imprese i cui lavoratori abbiano eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendale e che hanno versato le quote mediante F24, possono chiedere il rimborso degli importi relativi al RLST.
Il rimborso avverrà sulla base dei versamenti effettuati durante l’anno di riferimento del rimborso, nella misura stabilita dai vigenti accordi sindacali in applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ossia 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale completo.
Per le elezioni di RLS aziendali avvenute nel corso dell’anno, saranno conteggiate come quote in rimborso solamente quelle versate per i mesi di competenza a partire da quello in cui è stata effettuata l’elezione. I mesi di competenza antecedenti non verranno rimborsati a meno che l’elezione non sia stata effettuata in sostituzione di altro RLS aziendale.
La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro il 31 luglio di ciascun anno e sarà riferita alle quote versate per l’ultimo anno concluso. Scarica il modulo rimborso_RLSt.
La documentazione può essere inviata:
- tramite e-mail, agli indirizzi ebap.piemonte@pec.it o info@ebap.piemonte.it;
- tramite raccomandata A/R indirizzata a EBAP, Via Arcivescovado 3 – 10121 TORINO.
Nella domanda dovranno essere indicati i dati per l’effettuazione del bonifico di rimborso. Documentazione allegata obbligatoria:
Si rammenta che nelle imprese in cui operano lavoratori dipendenti “non sono eleggibili come RLS, né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari” (Accordo Regionale 6 marzo 2012).
Inoltre, la durata dell’incarico del RLS è triennale. Alla scadenza si dovrà procedere ad una nuova elezione formale che potrà eventualmente portare alla rielezione del precedente RLS. Non saranno effettuati rimborsi per periodi in cui l’incarico del RLS sia scaduto (Accordo Regionale 6 marzo 2012 in applicazione al D.Lgs. 81/2008).
Segue modulistica: